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asd paralimpica “mimì rodolico” Mazara


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CHI

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Paralimpica “Mimì Rodolico” Mazara è nata nell’Ottobre del 1988 come AS Disabili Mazara grazie all’iniziativa dei prof. Gaspare Majelli, Leo Titone e Domenico Di Maria, con l’obiettivo di rivolgere la propria attenzione ai ragazzi portatori di difficoltà, sia fisica che psichica, utilizzando lo sport come strumento di formazione e per favorire un certo inserimento nell’ambito sociale. L’A. S. D. Paralimpica “Mimì Rodolico” Mazara in questi anni ha  svolto attività sportiva prima con la FISHa (Federazione Sportiva Handicappati) poi con la FISD (Federazione Sportiva Disabili, poi con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e adesso con la FISDIR (Federazione Italiana Paralimpica per gli Intellettivo Relazionali) – federazione del CIP,  l’attività è sempre stata svolta a livello Regionale, Nazionale e Internazionale nelle discipline Atletica, Nuoto, calcio a 5 e Tennis Tavolo e nel settore promozionale ed agonistico.

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News

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ASD paralimpica “mimì rodolico” Mazara

via Emanuele Sansone, 4 – 91026 Mazara del Vallo (TP)

CF91003720819/PI02779450812 – PEC: gasparemajelli@pec.it

email: tp007@fisdir.it – mobile: +39 347 6299397


Per eventuali donazioni:

IBAN: IT29U0895281880000000150904

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STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica  DISABILI MAZARA

Art. 1 – Denominazione ed adeguamento Statuto

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI MAZARA, fondata il 27/10/1988 a Campobello di Mazara, Notaio Gentile Nicolò, rep.80361 racc.19974, registrato il 10/11/88 al N° 1345. già adeguata il 26/06/98 al decreto legislativo 4/12/97 N° 460 pubblicato in gazzetta ufficiale N°1 del 2/01/98,  adegua il proprio statuto in base all’art.90 legge 289 del 27/12/2002, Legge 21/05/2004 n.128 e D.Lgs 28/5/2004

L’Associazione ha sede in Mazara del Vallo Via Emanuele Sansone 4b, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ha lo scopo di propagandare, praticare attività sportiva dilettantistica rivolta ai giovani, agli anziani e in particolarità ai soggetti diversamente abili. E’ un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili, si prefigge inoltre di promuovere ogni forma di attività sportiva, associativa, turistica, ricreativa e sociale.

Art. 2 – Finalità e scopi

L’Associazione si propone la promozione e l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, interessandosi a tutte le discipline riconosciute dal C.O.N.I. e dal C.I.P., relativamente alla FISDIR alla quale è affiliata. Pertanto concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà ed all’osservanza dei principi e delle norme sportive;

 L’Associazione può aderire inoltre ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I o dal CIP.

A tale scopo l’Associazione potrà:

  • gestire impianti sportivi;
  • accettare donazioni di qualunque genere;
  • acquistare terreni o aree idonee alla costruzione di attrezzature ed impianti utili ai fini statutari;
  • acquistare e gestire mezzi idonei al trasporto dei propri associati;
  • accettare sponsorizzazioni e elargizioni volontarie;
  • organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline del C.I.P. e del C.O.N.I.;
  • chiedere finanziamenti o contributi ad Enti Pubblici e Privati per organizzare e gestire iniziative rivolte alla promozione sportiva e sociale dei propri associati e che abbia una ricaduta positiva sul Territorio;
  • Realizzare e/o gestire ed incentivare impianti sportivi polivalenti o circoli ricreativi per lo svolgimento della propria attività, parchi ed aree verdi attrezzate e tutto ciò che possa promuovere ed intensificare incontri ricreativi e culturali tra gli associati;
  • Stipulare accordi e convenzioni con Scuole, Enti Pubblici e Privati, Enti morali ed Associazioni varie;
  • Prestare, anche a domicilio o presso centri di attività scolastica, formativa o riabilitativa, assistenza ed orientamento a bambini, giovani, anziani e disabili con lo scopo di garantire cura, riabilitazione psicofisica, salvaguardia e sorveglianza, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico.

L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e del CIP, nonché quelle dello Statuto e dei Regolamenti delle varie Federazioni a cui si potrà affiliare e della FISDIR e le deliberazioni di quest’ultima alla quale risulta già affiliata.

L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa e al pagamento di eventuali quote sociali;
  2. La tessera sociale e la quota associativa sono personali, non rimborsabili e non possono essere trasferiti a terzi o rivalutate.
  3. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
  4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda.
  5. L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
  6. non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
  7. non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  8. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
  9. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
  10. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
  3. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.
  4. I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e possono essere sospesi, espulsi o radiati.

5.  Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza    all’Assemblea dei Soci.

6.  I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal    presente Statuto.

Art. 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
  2. dimissione volontaria;
  3. mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
  4. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali;
  5. si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  6. arrecassero danni morali o materiali all’associazione sportiva..
  7. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
  8. Il provvedimento del Consiglio Direttivo di radiazione deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
  9. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

  1. Gli organi sociali sono:
  2. L’assemblea;
  3. Il Presidente;
  4. Il Consiglio Direttivo.

Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

Art. 8 – Assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell’assemblea

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 marzo di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la scadenza naturale del mandato.
  2. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11.
  3. L’assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
  4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 11:
  5. Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  6. Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;
  7. Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
  8. Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 26.
  9. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.
  10. Le delibere dell’Assemblea e i rendiconti consuntivi vengono portati a conoscenza dei soci con le stesse modalità previste per la convocazione.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola, e, quando previsto, con il versamento della quota sociale.
  2. Il socio ha diritto a un voto
  3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio  può essere portatore di una sola delega.
  4. Art. 11 – Convocazione
  5. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più  uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
  6. In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni  dal ricevimento della richiesta.
  7. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede sociale pro-tempore, almeno 8 gg. prima della data stabilita. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 – Validità assembleare

  1. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
  2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, si assegnano le cariche sociali, di Vice presidente e Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro(4) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
  3. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
  4. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
  5. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  2. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  3. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
  4. fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  5. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  6. promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall’assemblea;
  7. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
  8. determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
  9. adottare i provvedimenti di radiazione;
  10. curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;
  11. Scegliere l’Istituto per l’apertura e la tenuta di un Conto Corrente Bancario o postale, intestato all’Associazione, su cui fare confluire tutti i contributi e/o finanziamenti degli Enti pubblici verso la stessa.
  12. attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 – Dimissioni

  1. Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti. Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
  2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
  4. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Art. 17 – Il Presidente

  1. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati.
  2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
  3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.
  4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
  5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione.
  2. Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni
  3. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate alla stessa federazione.
  4. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  5. Coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
  6. Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  7. Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 21 – Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

  1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Art. 23 – Patrimonio ed entrate

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
  2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
  3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 24 – Sezioni

  1. L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – Modifiche statuto

  1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Clausola Compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e trai soci  medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della federazione di appartenenza.

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